Decreto Legislativo 25 febbraio 1999, n. 66

"Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e modifiche al codice della navigazione, in attuazione della direttiva 94/56/CE del Consiglio del 21 novembre 1994"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 22 marzo 1999



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 94/56/CE del Consiglio del 21 novembre 1994, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l'articolo 23;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto il regolamento per la navigazione aerea, approvato con regio decreto 11 gennaio 1925, n. 356;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 24 luglio 1998;

Sentita la conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisito il parere espresso dalla Camera dei deputati in data 11 novembre 1998;

Considerato che il Senato della Repubblica non ha espresso nel termine prescritto il parere di competenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 dicembre 1998;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'interno e per la funzione pubblica;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Titolo I
AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO

Art. 1.
Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo

1. E' istituita l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, diseguito denominata Agenzia, sottoposta alla vigilanza dellaPresidenza del Consiglio dei Ministri, con compiti in materia diinchieste su incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile, dotata di personalita' giuridica e autonomia amministrativa, regolamentare, patrimoniale, contabile e finanziaria, che opera con indipendenza di giudizio e di valutazione, nel rispetto della normativa internazionale in materia.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 marzo di ogni anno, trasmette al Parlamento il rapporto informativo sull'attivita' svolta dall'Agenzia, relativamente al periodo 1 gennaio-31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 2.
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:
a) "incidente": un evento, associato all'impiego di un aeromobile, che si verifica fra il momento in cui una persona si imbarca con l'intento di compiere un volo e il momento in cui tutte le persone che si sono imbarcate con la stessa intenzione sbarcano e nel quale:
1) una persona riporti lesioni gravi o mortali, per il fatto di essere dentro l'aeromobile, o venire in contatto diretto con una parte qualsiasi dell'aeromobile, comprese parti staccatesi dall'aeromobile stesso, oppure essere direttamente esposta al getto dei reattori, fatta eccezione per i casi in cui le lesioni siano dovute a cause naturali, o siano procurate alla persona da se' medesima o da altre persone, oppure siano riportate da passeggeri clandestini nascosti fuori delle zone normalmente accessibili ai passeggeri e all'equipaggio; oppure
2) l'aeromobile riporti un danno o un'avaria strutturale che comprometta la resistenza strutturale, le prestazioni o le caratteristiche di volo dell'aeromobile, e richieda generalmente una riparazione importante o la sostituzione dell'elemento danneggiato, fatta eccezione per i guasti o avarie al motore, quando il danno sia limitato al motore stesso, alla cappottatura o agli accessori, oppure per i danni limitati alle eliche, alle estremita' alari, alle antenne, ai pneumatici, ai dispositivi di frenatura, alla carenatura, a piccole ammaccature o fori nel rivestimento dell'aeromobile; oppure
3) l'aeromobile sia scomparso o completamente inaccessibile;

b) "lesione grave": una lesione riportata da una persona in un incidente, che:
1) richieda una degenza ospedaliera di oltre 48 ore, con inizio entro sette giorni dalla data in cui e' stata riportata; oppure,
2) comporti una frattura ossea (tranne le fratture semplici delle dita delle mani e dei piedi, o del naso); oppure
3) comporti lacerazioni che provochino gravi emorragie o lesioni a nervi, muscoli o tendini; oppure
4) comporti lesioni a qualsiasi organo interno; oppure
5) comporti ustioni di secondo o terzo grado o estese su piu' del 5% della superficie corporea; oppure,
6) comporti un'esposizione accertata a sostanze infettive o a radiazioni nocive;

c) "lesione mortale": una lesione riportata da una persona in un incidente che abbia come conseguenza la morte entro trenta giorni dalla data dell'incidente;

d) "cause": le azioni, le omissioni, gli eventi, le condizioni, o una combinazione di tali fattori, che possono aver dato luogo all'incidente o all'inconveniente;

e) "inchiesta": un insieme di operazioni svolte ai fini della prevenzione degli incidenti ed inconvenienti, che comprende la raccolta e l'analisi di dati, l'elaborazione di conclusioni, la determinazione delle cause e la formulazione di raccomandazioni in materia di sicurezza;

f) "investigatore incaricato": una persona preposta, sulla base delle sue qualificazioni, all'organizzazione, allo svolgimento e al controllo di un'inchiesta;

g) "registratore di volo": qualsiasi tipo di registratore installato a bordo di un aeromobile per agevolare l'inchiesta sull'incidente o sull'inconveniente;

h) "impresa": qualsiasi persona fisica o giuridica, con o senza fini di lucro o qualsiasi organismo ufficiale, dotato di personalita' giuridica o meno;

i) "esercente": la persona, l'organismo o l'impresa che gestisce o intende gestire uno o piu' aeromobili;

l) "inconveniente": un evento, diverso dall'incidente, associato all'impiego di un aeromobile, che pregiudichi o possa pregiudicare la sicurezza delle operazioni;

m) "inconveniente grave": un inconveniente le cui circostanze rivelino che e' stato sfiorato l'incidente. Gli eventi indicati, a puro titolo esemplificativo, nel seguente elenco costituiscono tipici casi di inconveniente grave:
1) mancata collisione che abbia richiesto una manovra di scampo per evitare una collisione o una situazione di pericolo;
2) volo controllato fin quasi all'urto contro il terreno, evitato di misura;
3) decollo interrotto su pista chiusa o occupata, oppure decollo da una tale pista con separazione marginale dagli ostacoli;
4) atterraggio o tentativo di atterraggio su pista chiusa o occupata;
5) grave insufficienza nel raggiungimento delle prestazioni previste durante il decollo o la salita iniziale;
6) tutti i casi di incendio e presenza di fumo nella cabina passeggeri o nel vano bagagli o d'incendio al motore, anche se spenti mediante agenti estinguenti;
7) qualsiasi evento che abbia richiesto l'uso di ossigeno di emergenza da parte dell'equipaggio;
8) avaria strutturale dell'aeromobile o disintegrazione del motore non classificata come incidente;
9) mal funzionamento multiplo di uno o piu' sistemi di bordo che ne comprometta gravemente l'operativita';
10) qualsiasi caso di inabilita' fisica dell'equipaggio in volo;
11) qualsiasi circostanza relativa al carburante che richieda la dichiarazione di emergenza da parte del pilota;
12) inconvenienti in sede di decollo o atterraggio, quali atterraggio prima della soglia di pista o dopo la fine pista o sconfinamento laterale;
13) avaria ai sistemi, fenomeni meteorologici, operazioni oltre i limiti dell'inviluppo di volo approvato o altri eventi che possono aver causato difficolta' nel controllo dell'aeromobile;
14) avaria di piu' di un impianto a ridondanza obbligatorio per la condotta del volo e la navigazione;

n) "raccomandazione di sicurezza": una proposta dell'Agenzia formulata sulla base dei dati emersi dall'inchiesta, ai fini della prevenzione di incidenti ed inconvenienti.

Art. 3.
Compiti e finalita'

1. L'Agenzia, fatte salve le competenze del Ministero della difesa in merito agli aeromobili di Stato, conduce le inchieste tecniche di cui all'articolo 826 del codice della navigazione, cosi' come sostituito dall'articolo 17, comma 1, del presente decreto, con il solo obiettivo di prevenire incidenti e inconvenienti, escludendo ogni valutazione di colpa e responsabilita'.

2. L'Agenzia compie attivita' di studio e di indagine, formulando raccomandazioni e proposte dirette a garantire la sicurezza della navigazione aerea e a prevenire incidenti e inconvenienti aeronautici.

3. L'Agenzia provvede, in particolare, a:
a) proporre alle autorita' aeronautiche competenti l'emanazione di provvedimenti diretti a salvaguardare e migliorare la sicurezza del volo;
b) collaborare, ove richiesto, con l'autorita' giudiziaria nello svolgimento di inchieste correlate a fatti aeronautici;
c) assicurare i rapporti con enti, istituzioni ed operatori aeronautici nazionali ed esteri;
d) consentire, in regime di reciprocita', la partecipazione di rappresentanti dello Stato in cui e' immatricolato un aeromobile interessato da incidente o inconveniente grave alla relativa indagine tecnica;
e) monitorare, ai fini della prevenzione, gli indicatori significativi emersi nel corso delle investigazioni;
f) monitorare gli incidenti occorsi ad apparecchi per il volo da diporto e sportivo.

Art. 4.
Organi dell'Agenzia

1. Sono organi dell'Agenzia:
a) il presidente;
b) il collegio, composto da quattro membri;
c) il segretario generale;
d) il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e tre supplenti.

Art. 5.
Nomine

1. Il presidente e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

2. I membri del collegio sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta, rispettivamente, due del Ministro dei trasporti e della navigazione, uno del Ministro dell'interno e uno del Ministro di grazia e giustizia.

3. Il presidente e i membri del collegio sono nominati previo parere delle competenti commissioni parlamentari.

4. Il segretario generale e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione.

5. I componenti del collegio dei revisori dei conti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e rimangono in carica cinque anni. Due componenti effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e due supplenti sono scelti tra dirigenti designati dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; un componente effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro dei trasporti e della navigazione.

6. Il presidente e i membri del collegio sono scelti tra soggetti di chiara fama e indipendenza, di provata capacita' tecnica e giuridicoamministrativa e di riconosciuta esperienza nel settore aeronautico, con particolare riferimento alla gestione di problematiche relative alla sicurezza del volo, rimangono in carica cinque anni e possono essere confermati per una volta.

7. Il segretario generale e' individuato tra soggetti che abbiano maturato un'esperienza, almeno quinquennale, di tipo scientifico, professionale o dirigenziale nel settore aeronautico; rimane in carica per la durata del mandato del collegio e puo' essere confermato per una volta.

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro del tesoro, sono stabiliti, a valere sul bilancio dell'Agenzia, gli emolumenti spettanti agli organi dell'Agenzia.

Art. 6.
Competenze degli organi dell'Agenzia

1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Agenzia e presiede il collegio.

2. Il collegio provvede, in particolare a:
a) fissare le linee programmatiche e di indirizzo per lo svolgimento delle attivita' di inchiesta e degli altri compiti istituzionali dell'Agenzia;
b) predisporre il rapporto informativo annuale al Presidente del Consiglio dei Ministri e disporne la diffusione ai soggetti interessati;
c) conferire incarichi di studio, di indagine e di consulenza tecnica e giuridica;
d) approvare i bilanci dell'Agenzia;
e) deliberare le relazioni ed i rapporti predisposti dagli investigatori sulle inchieste svolte;
f) deliberare i regolamenti concernenti l'organizzazione interna e il funzionamento dell'Agenzia.

3. Il segretario generale interviene alle riunioni del collegio dell'Agenzia, al quale propone l'emanazione dei provvedimenti che ritiene necessari. Conformemente alle direttive del collegio, cura l'esecuzione delle delibere, sovrintende all'attivita' della struttura, assicura il coordinamento operativo tra gli investigatori incaricati, nonche' l'unita' di indirizzo tecnicoamministrativo, provvede all'assegnazione delle inchieste ed esegue i compiti specifici stabiliti dal collegio.

Art. 7.
Stato giuridico

1. A pena di decadenza, il presidente, i membri del collegio ed il segretario generale non possono essere amministratori o dipendenti, ne' avere interessi diretti o indiretti, anche di tipo professionale e di consulenza, nelle imprese del settore di competenza dell'Agenzia.

2. Il presidente, i membri del collegio e il segretario generale non possono assumere, nei tre anni successivi alla scadenza del mandato, incarichi come amministratori, dipendenti o consulenti di imprese pubbliche o private che svolgono attivita' nel settore dell'aviazione civile o dell'industria aeronautica.

3. Il presidente, i membri del collegio e il segretario generale non possono ricoprire, nel corso del mandato, incarichi di perito o di consulente in procedimenti giudiziari civili o penali che abbiano attinenza diretta o indiretta con l'attivita' dell'Agenzia.

4. Il presidente e il segretario generale, se dipendenti di pubbliche amministrazioni, sono collocati fuori ruolo per il periodo di durata del mandato.

5. Il presidente e i membri del collegio, nell'espletamento delle proprie funzioni, assumono i poteri di cui all'articolo 10, attribuiti agli investigatori.

Art. 8.
Personale

1. E' istituito il ruolo organico del personale dipendente dell'Agenzia, nel limite massimo di cinquantacinque unita', secondo la ripartizione indicata nella tabella organica allegata al presente decreto. In relazione alle effettive esigenze di funzionamento dell'Agenzia, il Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e' autorizzato ad apportare modifiche alla ripartizione organica stabilita dal presente decreto.

2. Per il reclutamento del personale dell'Agenzia si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il personale di qualifica dirigenziale e' selezionato, nel rispetto della normativa vigente in materia, tra persone che abbiano maturato un'esperienza almeno quinquennale di tipo scientifico, professionale o dirigenziale nel settore aeronautico. Il personale destinato ai compiti investigativi e' selezionato tra persone che abbiano maturato una consolidata esperienza tecnica nel campo della sicurezza del volo e delle investigazioni sugli incidenti aerei e puo' essere assunto anche con contratto a tempo determinato; ove dipendente da una pubblica amministrazione, e' collocato in aspettativa senza assegni.

4. In sede di prima applicazione del presente decreto, la dotazione organica dell'Agenzia e' coperta, a seguito di procedura selettiva, con personale avente comprovata capacita' e competenza, proveniente dai ruoli della pubblica amministrazione in possesso di qualifica corrispondente; per le qualifiche dei ruoli tecnici verra' data priorita' al personale dipendente dall'amministrazione dei trasporti. Le unita' destinate ai compiti investigativi possono altresi' essere individuate al di fuori della pubblica amministrazione, con le modalita' di cui ai commi 2 e 3.

5. Al personale dell'Agenzia e' attribuito il trattamento giuridico ed economico stabilito per le corrispondenti qualifiche dell'Ente nazionale per l'aviazione civile.

6. Al personale proveniente da altra pubblica amministrazione si applica, ai fini del trattamento previdenziale, il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1993, n. 104. Il rimanente personale e' iscritto all'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ed ha diritto al trattamento di fine rapporto ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile.

7. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni relative ai dipendenti pubblici di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.

8. L'Agenzia puo' avvalersi, per la formazione e l'aggiornamento del personale investigativo, dell'Istituto superiore per la sicurezza del volo dell'Aeronautica militare, nonche' di analoghe e qualificate strutture nazionali ed estere.

Art. 9.
Poteri dell'Agenzia

1. L'Agenzia, tramite gli investigatori incaricati, nelle inchieste di propria competenza, acquisisce informazioni effettuando accertamenti, verifiche e sopralluoghi presso soggetti pubblici e privati la cui attivita' direttamente o indirettamente interessi la sicurezza del volo.

2. Le pubbliche amministrazioni, gli enti di diritto pubblico e privato e gli altri soggetti operanti nel settore dell'aviazione civile e dell'industria aeronautica, hanno l'obbligo di fornire all'Agenzia tutte le informazioni e la documentazione di cui dispongono in relazione agli eventi oggetto di inchiesta.

3. L'Agenzia attiva ogni procedura diretta a garantire la collaborazione, nell'ambito delle rispettive competenze, con l'autorita' giudiziaria e con le altre autorita' interessate, al fine di assicurare lo svolgimento dell'inchiesta tecnica secondo le modalita' di cui all'articolo 10.

4. L'Agenzia, anche sulla base di specifiche convenzioni:
a) si avvale delle risorse in dotazione ad altri enti ed istituzioni civili e militari e, in particolare, dei laboratori degli istituti del Consiglio nazionale delle ricerche, delle universita' e di altri enti pubblici di ricerca;
b) assicura la mutua assistenza, ove possibile gratuita, con i corrispondenti organismi degli Stati membri dell'Unione europea, ai quali puo' inoltre chiedere o concedere l'utilizzazione di impianti, attrezzature e strumenti per effettuare esami tecnici specialistici, nonche', in caso di inchieste afferenti incidenti di gravi proporzioni, di esperti cui affidare lavori specifici;
c) puo' delegare lo svolgimento dell'inchiesta ai corrispondenti organismi degli altri Stati membri dell'Unione europea.

Art. 10.
Compiti degli investigatori incaricati

1. Gli investigatori incaricati dall'Agenzia hanno l'obbligo di segretezza su ogni informazione relativa alle inchieste e svolgono il proprio incarico nei termini e secondo le modalita' stabilite dall'Agenzia.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 348 del codice di procedura penale, gli investigatori incaricati dall'Agenzia, sentito il pubblico ministero, al fine di svolgere l'inchiesta di propria competenza, possono:
a) accedere al luogo dell'incidente o dell'inconveniente, nonche' agli aeromobili civili coinvolti, al loro contenuto e ai loro relitti per il rilevamento degli indizi e per dare disposizioni in ordine alla raccolta, all'esame e alla conservazione dei reperti e di ogni altro elemento necessario all'inchiesta;
b) avere accesso immediato ai registratori di volo e a qualsiasi altra registrazione attinente l'aeromobile coinvolto nell'incidente o nell'inconveniente;
c) effettuare e richiedere accertamenti e analisi su persone e cose che hanno attinenza diretta o indiretta con gli eventi indagati, ovvero partecipare a quelli richiesti da terzi anche acquisendo la relativa documentazione;
d) procedere all'audizione delle persone informate sui fatti;
e) accedere a qualsiasi informazione utile in possesso del proprietario, dell'esercente, del costruttore dell'aeromobile, degli enti preposti all'aviazione civile e del gestore dell'aeroporto interessato.

Art. 11.
Divieto di divulgazione

1. Gli atti e i documenti afferenti le inchieste, nonche' il contenuto delle relazioni e dei rapporti non ancora completati dall'Agenzia sono esclusi dal diritto di accesso di cui all'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e su di essi deve essere osservato il segreto di ufficio ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come modificato dall'articolo 28 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 12.
Relazioni e rapporti d'inchiesta

1. Per ciascuna inchiesta relativa ad un incidente, l'Agenzia redige una relazione che contiene anche elementi utili ai fini della prevenzione, nonche' eventuali raccomandazioni di sicurezza. La relazione e' trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'invio alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, al Ministero dei trasporti e della navigazione, all'Ente nazionale per l'aviazione civile, alla Commissione europea ed all'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO). La relazione e' trasmessa, entro dodici mesi dalla data dell'incidente, salva l'ipotesi in cui l'inchiesta, per la sua complessita', si protragga oltre tale termine, ai soggetti che dalle conclusioni in essa contenute possano trarre un vantaggio ai fini della sicurezza e nel medesimo termine e' messa a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, nelle forme stabilite dall'Agenzia.

2. Per ciascuna inchiesta relativa ad un inconveniente, l'Agenzia redige un rapporto contenente eventuali raccomandazioni di sicurezza. Il rapporto e' trasmesso al Ministero dei trasporti e della navigazione, all'Ente nazionale per l'aviazione civile, alla Commissione europea ed ai soggetti che dalle relative conclusioni possano trarre un vantaggio ai fini della sicurezza.

3. Nella relazione di cui al comma 1 e' salvaguardato il diritto alla riservatezza delle persone coinvolte nell'evento e di quelle che hanno fornito informazioni nel corso dell'indagine. Nei rapporti di cui al comma 2 e' altresi' salvaguardato l'anonimato delle persone coinvolte nell'evento.

4. Le relazioni e i rapporti d'inchiesta e le raccomandazioni di sicurezza non riguardano in alcun caso la determinazione di colpe e responsabilita'.

Art. 13.
Attuazione delle raccomandazioni

1. Il Ministero dei trasporti e della navigazione adotta le misure necessarie a garantire che le raccomandazioni di sicurezza siano debitamente prese in considerazione.

Art. 14.
Controllo della Corte dei conti e patrocinio dell'Avvocatura dello Stato

1. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell'Agenzia, con le modalita' stabilite dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

2. L'Agenzia puo' avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 15.
Disposizioni finanziarie e contabili

1. Le spese di istituzione e di funzionamento dell'Agenzia, valutate in lire 7 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998, sono poste a carico dell'unita' previsionale di base 2.1.2.8 - Organismo per la sicurezza del volo - capitolo 1179 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il detto anno e per gli esercizi successivi.

2. Per l'amministrazione e la contabilita' dell'Agenzia si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696. I bilanci preventivi, le relative variazioni ed i conti consuntivi sono trasmessi alla amministrazione vigilante.

3. L'Agenzia e' sottoposta alle disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni, ed e' inserita nella tabella A allegata alla stessa legge.

4. Si applicano gli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 16.
Norma finale

1. Entro sei mesi dall'insediamento del collegio e' definito l'assetto organizzativo dell'Agenzia e ad essa sono trasferite le funzioni inerenti le inchieste sui sinistri aeronautici attribuite al Dipartimento per l'aviazione civile dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250. La dotazione organica del Dipartimento dell'aviazione civile del Ministero dei trasporti e della navigazione e' conseguentemente rideterminata, entro due mesi dal trasferimento delle funzioni all'Agenzia, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. In attesa dell'acquisizione di una sede propria, e comunque non oltre un anno dall'insediamento del collegio, l'Agenzia utilizza, quale sede, le strutture messe a disposizione dal Ministero dei trasporti e della navigazione.

 

Titolo II
MODIFICHE AL CODICE DELLA NAVIGAZIONE

Art. 17.
Modifica del titolo VIII, libro I, parte II del codice della navigazione

1. Il titolo VIII del libro I, parte II del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:

"Titolo VIII
Delle inchieste tecniche sugli incidenti e sugli inconvenienti aeronautici

Art. 826 (Inchiesta tecnica). - L'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo conduce l'inchiesta tecnica su ogni incidente aereo e su ogni inconveniente grave accaduto nel territorio italiano. Qualora non sia effettuata da altro Stato, l'Agenzia svolge l'inchiesta tecnica su incidenti e su inconvenienti gravi occorsi fuori dal territorio italiano ad aeromobili immatricolati in Italia o eserciti da una compagnia che ha sede legale in Italia.

Art. 827 (Norme di riferimento). - Nell'espletamento dell'inchiesta tecnica di cui all'articolo 826, l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo procede in conformita' con quanto previsto dall'allegato 13 alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561.

Art. 828 (Obbligo di comunicazione di incidente). - Il direttore dell'aeroporto, l'ente preposto ai servizi di assistenza al volo, l'autorita' di pubblica sicurezza ed ogni altra pubblica autorita', quando abbiano notizia di un incidente aeronautico e quando valutino che sussistono ragionevoli motivi per ritenere che un aeromobile sia perduto o scomparso, ne danno immediata comunicazione all'autorita' giudiziaria, all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e all'Ente nazionale per l'aviazione civile.

Art. 829 (Obbligo di comunicazione di inconveniente grave). - Il direttore dell'aeroporto e l'ente preposto ai servizi di assistenza al volo, quando abbiano notizia di un inconveniente aeronautico grave ne danno immediata comunicazione all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e all'Ente nazionale per l'aviazione civile.

Art. 830 (Incidenti aeronautici in mare). - Se l'incidente aeronautico o l'inconveniente grave e' avvenuto in mare, l'autorita' che ne ha notizia informa la direzione di aeroporto e l'autorita' marittima piu' vicine. Fermo il disposto del secondo comma dell'articolo 727, l'autorita' marittima provvede, ove possibile in accordo con quella aeronautica, al soccorso alle persone ed alle cose, nonche' agli accertamenti opportuni e invia all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e all'Ente nazionale per l'aviazione civile copia del rapporto sull'intervento effettuato e sui soccorsi prestati.

Art. 831 (Incidenti occorsi ad aeromobili stranieri). - Nel caso di incidente o inconveniente grave occorso ad aeromobile straniero nel territorio italiano, l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ne da' comunicazione al Ministero degli affari esteri.

Art. 832 (Incidenti ad aeromobili italiani all'estero).- Nel caso di incidente o di incoveniente grave occorso all'estero ad un aeromobile immatricolato in Italia o esercito da una impresa con sede legale in Italia, l'autorita' consolare italiana informa l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, il Ministero degli affari esteri e l'Ente nazionale per l'aviazione civile.".

Art. 18.
Abrogazione

1. Sono abrogati l'articolo 833 del codice della navigazione e gli articoli dal 273 al 278-ter del regolamento per la navigazione aerea, approvato con regio decreto 11 gennaio 1925, n. 356.