Una inchiesta di sicurezza (safety investigation), in passato denominata “inchiesta tecnica”, consiste in «un insieme di operazioni svolte da un’autorità investigativa per la sicurezza ai fini della prevenzione degli incidenti ed inconvenienti, che comprende la raccolta e l’analisi di dati, l’elaborazione di conclusioni, la determinazione della causa o delle cause e/o di fattori concorrenti e, ove opportuno, la formulazione di raccomandazioni in materia di sicurezza» (art. 2 regolamento UE n. 996/2010).
Lo scopo delle inchieste di sicurezza consiste quindi unicamente nel prevenire futuri incidenti/inconvenienti; conseguentemente, non compete alle inchieste di sicurezza attribuire colpe o responsabilità.
L’ampiezza dell’inchiesta di sicurezza e la procedura da seguire sono determinate dall’autorità investigativa per la sicurezza, tenuto conto degli insegnamenti che essa intenda trarre da tale inchiesta per migliorare la sicurezza aerea.
Esse sono condotte indipendentemente e separatamente da eventuali procedimenti giudiziari o amministrativi finalizzati all’accertamento di colpe o responsabilità.
In Italia le inchieste di sicurezza sono di competenza dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV), che è l’autorità investigativa per la sicurezza dell’aviazione civile dello Stato italiano.
Le modalità di operare dell’ANSV sono delineate prevalentemente dall’ordinamento internazionale (Allegato 13 alla Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale) e da quello dell’Unione europea (regolamento UE n. 996/2010). Quest’ultimo regolamento ha recepito numerosi principi e previsioni contenuti nel citato Allegato 13 alla Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale (Annex 13 ICAO).
A seguito della comunicazione dell’accadimento di un incidente/inconveniente grave occorso ad un aeromobile civile, l’ANSV, nei limiti di quanto previsto dall’art. 5 del regolamento UE n. 996/2010, apre l’inchiesta di sicurezza (nel caso di incidenti/inconvenienti gravi occorsi a certe tipologie di aeromobili, l’ANSV ha la facoltà e non l’obbligo di aprire una inchiesta).
Per le definizioni di incidente e di inconveniente grave si rimanda all’art. 2 del regolamento UE n. 996/2010 o al Capitolo I “Definizioni” del predetto Annex 13 ICAO.
La conduzione dell’inchiesta viene affidata ad un investigatore, definito “investigatore incaricato” (o IIC, investigator in charge), che, conseguentemente, è preposto all’organizzazione, allo svolgimento e al controllo dell’inchiesta stessa. A seconda della gravità e della complessità dell’evento, l’IIC può avvalersi della collaborazione di altri investigatori, riuniti in un team investigativo.
Nel caso in cui accada, all’estero, un incidente/inconveniente grave ad un aeromobile di interesse italiano (cioè ad un aeromobile civile immatricolato in Italia, progettato/costruito da società italiane o esercito da un operatore italiano), l’ANSV può nominare, nell’inchiesta di sicurezza condotta dalla competente autorità investigativa straniera, un proprio investigatore in qualità di “rappresentante accreditato”, che ha titolo, sulla base della citata normativa in materia di inchieste di sicurezza, a partecipare alle fasi più salienti dell’inchiesta e a prendere visione delle principali evidenze (prove) acquisite.
Una inchiesta di sicurezza essenzialmente si articola su tre fasi: acquisizione delle evidenze (prove); analisi delle evidenze raccolte; conclusioni.
Fase 1: acquisizione delle evidenze (prove)
La prima fase dell’inchiesta di sicurezza è fondamentale, perché è proprio nel corso della stessa che vengono raccolte le informazioni il cui approfondimento consentirà di individuare le cause dell’evento.
In questa fase dell’inchiesta viene svolto il sopralluogo operativo sul luogo dell’evento, vengono acquisite informazioni e documenti (ad esempio, documentazione relativa all’aeromobile coinvolto e ai piloti, testimonianze, tracciati radar, comunicazioni radio terra-bordo-terra, ecc.) ed effettuate analisi tecniche di vario tipo (ad esempio, sul carburante, sul motore dell’aeromobile, ecc.). Sempre in questa fase, qualora l’aeromobile ne sia dotato, vengono acquisiti i registratori di volo (FDR/CVR) e decodificati i dati in essi contenuti.
Nel caso in cui sul medesimo evento sia stata avviata anche una indagine da parte dell’autorità giudiziaria, è previsto, per legge, il coordinamento tra quest’ultima e l’autorità investigativa per la sicurezza dell’aviazione civile (ANSV), ferma restando la separazione delle due indagini.
Fase 2: analisi delle evidenze
Nella seconda fase, l’IIC analizza compiutamente (insieme eventualmente agli altri investigatori del team investigativo) tutte le informazioni acquisite nella fase 1. Qualora dall’esame delle informazioni in possesso dell’IIC emerga la necessità di condurre ulteriori approfondimenti (ad esempio, delle prove al simulatore di volo) o di reperire altra documentazione, si avrà un supplemento della raccolta delle informazioni.
L’analisi prenderà in considerazione tutti i fattori che possano aver contribuito all’accadimento dell’evento: in particolare: il fattore umano, il fattore organizzativo, il fattore tecnico ed il fattore ambientale. In tale fase verranno anche enucleate le criticità che, sotto il profilo della sicurezza del volo, sono emerse durante l’inchiesta.
Fase 3: conclusioni
In questa fase dell’inchiesta l’IIC trarrà le conclusioni ricavabili alla luce delle evidenze acquisite e delle analisi condotte nella fase 2, determinando la causa dell’evento e i fattori che abbiano contribuito all’accadimento dello stesso.
Sempre in questa fase, saranno anche elaborate eventuali raccomandazioni di sicurezza finalizzate a rimuovere le criticità per la sicurezza del volo individuate nel corso dell’inchiesta.